Rc auto, tolleranza zero contro i ritardi

di gianni puglisi Commenta

Tutti i contratti Rc auto che andranno in scadenza a partire dal prossimo 1 gennaio 2013, non si potranno più prorogare in modo tacito e, quindi, non ci sarà più la tolleranza di quindici giorni per il pagamento del premio.

rc auto tolleranza zero ritardi
In poche parole, a partire dal primo giorno del prossimo anno, si dovrà prestare una grande attenzione a non pagare con ritardo, dal momento che chi non adempirà all’obbligo di pagare entro la scadenza, dovrà fare i conti con il sequestro della vettura.

rc auto tolleranza zero ritardi

TOLLERANZA ZERO CONTRO I RITARDI

E’ quanto previsto da una disposizione contenuta in un decreto legge (art.22 del dl n.179 del 18 ottobre 2012), che ha previsto l’inserimento di un articolo 170-bis al Dlgs n.209/2005, meglio conosciuto come Codice delle Assicurazioni Private.
Ad ogni modo, tale modifica sfrutta la scusa di rendere più semplice l’accertamento della scadenza della polizza Rc auto da parte degli agenti della polizia stradale, ma in realtà comporta un considerevole aggravio di attenzione da parte degli utenti. Il codice civile consente, all’interno dell’art.1901, un periodo di tolleranza pari a 15 giorni per tutti coloro che tardano nel pagamento di polizze poliennali. Proprio grazie a quest’ultimo meccanismo, la polizza Rc Auto poteva essere prorogata tacitamente anche più di una volta, ma ogni proroga effettuata in tal modo non poteva durare oltre i due anni.

L’AVVISO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE

Adesso, però, con l’entrata in vigore del nuovo decreto legge, cambiano decisamente le carte in tavola.
La normativa che è stata introdotta dal nuovo decreto legge, infatti, prevede che i contratti Rc auto non si potranno rinnovare in modo tacito e non si potranno stipulare per una durata che va oltre un anno, oltre alla nullità di clausole contrarie a tale disposizione inserite nel contratto.
Nel caso di contratti Rc auto in validità al 20 ottobre, in cui è prevista la clausola di proroga tacita, sarà compito della compagnia assicurativa di comunicare per iscritto alla clientela che la clausola perderà efficacia a partire dal 1 gennaio 2013.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>